IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la legge  costituzionale  26  febbraio 1948,  n.  3, che  ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri del  tesoro,  del  bilancio e  della  programmazione
economica e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. In  attuazione dell'articolo  12 dello  statuto speciale  per la
regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, e  successive modificazioni, sono istituite  nella regione zone
franche,  secondo  le  disposizioni  di cui  ai  regolamenti  CEE  n.
2913/1992  (Consiglio) e  n.  2454/1993 (Commissione),  nei porti  di
Cagliari, Olbia,  Oristano, Porto  Torres, Portovesme, Arbatax  ed in
altri porti  ed aree industriali  ad essi funzionalmente  collegate o
collegabili.
  2.  La   delimitazione  territoriale   delle  zone  franche   e  la
determinazione  di ogni  altra  disposizione necessaria  per la  loro
operativita'  viene  effettuata,  su   proposta  della  regione,  con
separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3. In sede di prima  applicazione la delimitazione territoriale del
porto di Cagliari e' quella  di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo
in data  13 febbraio  1997, dell'accordo  di programma  dell'8 agosto
1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 marzo 1998
                              SCALFARO
   Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
   Bassanini,   Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
   regionali
   Ciampi,  Ministro    del  tesoro,     del  bilancio   e      della
   programmazione economica
    Visco, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubb1icato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -  La  legge  costituzionale  26  febbraio 1948,  n.   3,
          e'  stata pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n.  58 del 9
          marzo   1948; l'art.  56, primo comma, di tale legge, e' il
          seguente:
            "Una commissione paritetica di quattro  membri,  nominati
          dal  Governo  della Repubblica e  dall'Alto Commissario per
          la  Sardegna sentita la consulta regionale,   proporra'  le
          norme  relative al   passaggio degli uffici e del personale
          dallo Stato  alla regione, nonche' le norme  di  attuazione
          del presente statuto".
          Note all'art. 1:
            -    Il testo  dell'art. 12  dello  statuto speciale  per
          la  regione Sardegna e' il seguente:
            "Art.  12. -  Il  regime  doganale della  regione  e'  di
          esclusiva competenza dello Stato.
             Saranno istituiti nella regione punti franchi".
            -  Per  i  riferimenti  alla    legge  costituzionale  26
          febbraio 1948, n.  3, vedi nota alle premesse.
            - Il  regolamento (CEE)  n. 2913/92 del   Consiglio,  del
          12  ottobre 1992,   che   istituisce  un   codice  doganale
          comunitario  e'  stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee  L. 302 del 19 ottobre 1992.
            - Il regolamento   (CEE) n.  2454/93  della  Commissione,
          del  2  luglio  1993,  che    fissa  talune    disposizioni
          d'applicazione   del regolamento  (CEE)  n.    2913/92  del
          Consiglio, che  istituisce il  codice doganale comunitario,
          e'    stato   pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee L. 253 dell'11 ottobre 1993.
            - L'atto aggiuntivo del 13  febbraio 1997 dell'accordo di
          programma  dell'8  agosto    1995  sottoscritto    con   il
          Ministero   dei     trasporti  e'  stato    pubblicato  nel
          Bollettino   ufficiale    della  regione    autonoma  della
          Sardegna n. 17 in data 30 marzo 1996.